Image

Aequitas Adr - Fondazione per la mediazione
nelle liti civili e commerciali


Organismo di conciliazione ed Ente formatore riconosciuto dal Ministero della Giustizia

stampa Diminuisci dimensioni testoAumenta dimensioni testo Bookmark and Share

Le competenze degli organismi di mediazione

Il legislatore italiano ha optato per la mediazione amministrata affidandone la gestione a Organismi privati e pubblici in concorrenza fra di loro. Dopo aver ottenuto il riconoscimento da parte del Ministero della Giustizia, tali Organismi devono prestare la loro attività mediante mediatori iscritti. Questi sono tenuti a rispettare il regolamento di mediazione, il tariffario e il codice etico adottato dall’Organismo presso cui operano.

Gli Organismi di mediazione non hanno competenze identiche. Esistono cioè differenze per materia.   

Gli Organismi privati possono “gestire il procedimento di mediazione nelle materie di cui all’art. 2 del Decreto” stesso, e cioè per le “controversie in materia civile e commerciale”. E’ dunque riconosciuta loro la possibilità di offrire il servizio di mediazione senza limiti per materia. Questi ultimi potrebbero semmai derivare da una scelta dell’Organismo stesso, e cioè quella di non operare nel settore delle controversie in materia di consumo ovvero in quello delle liti trasfrontaliere.

In tale caso, l’Organismo non richiederà l’iscrizione nelle apposite sezioni del Registro tenuto dal Ministero della Giustizia. Ovvero l’Organismo privato potrebbe anche decidere di auto-limitare la propria competenza a specifiche materie, individuandole chiaramente nel proprio regolamento di mediazione. Per contro, se l’Organismo – avendone i requisiti – si iscrive anche nelle citate separate sezioni e non auto-limita ad alcune materie la propria competenza, essa è dunque generalizzata: qualunque controversia su diritti disponibili è sottoponibile all’attenzione dei suoi mediatori.

Per quanto concerne gli Organismi presso i Tribunali (e cioè quelli costituiti presso i singoli consigli dell’ordine degli avvocati), la situazione pare analoga a quella degli Organismi privati appena illustrata.

Ben diversa la situazione degli Organismi presso i consigli degli ordini professionali diversi da quello degli avvocati. In questo caso, infatti, il Decreto Legislativo sancisce che detti Organismi possono essere costituiti solo per la mediazione delle “materie riservate alla loro competenza”. Qualora una controversia concerna questioni che non vi rientrano completamente (ad esempio perché concernente aspetti sia tecnici, sia giuridici), forse la soluzione risiede nel ricorso alla co-mediazione, fatta nel contesto di accordi tra differenti Organismi, in modo da sommare le rispettive competenze.

Sebbene il Decreto Legislativo nulla dica espressamente al riguardo, anche la competenza degli Organismi istituiti dalle camere di commercio è ristretta, per effetto delle norme che ne regolano il funzionamento. Queste ultime sanciscono che le camere di commercio, singolarmente o in forma associata, sono competenti a costituire “commissioni arbitrali e conciliative per la risoluzione delle controversie tra imprese e tra imprese e consumatori e utenti”. Di conseguenza, queste sono le sole controversie la cui mediazione è affidabile agli Organismi che coincidono con dette “camere”.

La situazione riflette – rigorosamente e coerentemente – le finalità ispiratrici l’istituzione delle stesse camere di commercio, “enti pubblici dotati di autonomia funzionale che svolgono, nell'ambito della circoscrizione territoriale di competenza, sulla base del principio di sussidiarietà di cui all'articolo 118 della Costituzione, funzioni di interesse generale per il sistema delle imprese, curandone lo sviluppo nell'ambito delle economie locali”.

Pertanto, per le controversie ove la mediazione costituisce condizione di procedibilità ai sensi del Decreto Legislativo, pare che tali Organismi abbiano competenza – peraltro non esclusiva – solo per quelle concernenti l’affitto di aziende e le liti connesse a contratti assicurativi, bancari e finanziari (con riferimento a queste ultime due, sussiste anche l’alternativa di ricorrere, a determinate condizioni, anche all’Arbitro Bancario e Finanziario ovvero al servizio di conciliazione offerto dalla CONSOB). Qualche dubbio potrebbe invece forse sussistere per le controversie in materia di responsabilità civile derivante dalla circolazione e natanti. Esse vedono in effetti spesso contrapposti un’impresa a un consumatore ovvero a un’altra impresa. Tuttavia tali controversie sono incentrate su un rapporto di responsabilità extracontrattuale, ove è priva di rilievo la natura soggettiva del danneggiato.

Né sembra che le camere di commercio siano in grado di superare tali limiti creando agenzie speciali et similia, onde riuscire per tale via a istituire Organismi di mediazione competenti anche per controversie diverse da quelle tra imprese ovvero quelle tra imprese e consumatori. A ciò osta infatti il principio generale di legalità, secondo cui gli enti pubblici possono costituire agenzie speciali solo per lo svolgimento di propri servizi, giustificando adeguatamente il motivo di tale scelta operativa.

Difficile parrebbe poi la via degli accordi – previsti dal Decreto attuativo – tra Organismi presso le camere di commercio e altri Organismi di mediazione, quale mezzo per superare i limiti di competenza in capo ai primi. L’ostacolo risiede non nelle norme che disciplinano la mediazione, ma verosimilmente in quelle sulla finanza pubblica.

In effetti, alle camere di commercio è riconosciuta la natura di “enti pubblici a finanza parafiscale”, integrata da contributi statali e da proventi vari per i servizi resi. Se così è, i fondi destinati alle camere di commercio non possono allora essere legittimamente distolti dalla loro destinazione funzionale, che è unicamente curare lo sviluppo del sistema delle imprese, come poc’anzi ricordato. Ciò accadrebbe, invece, qualora – a prescindere dalle modalità operative nel concreto adottate – le camere di commercio si dedicassero a prestare il servizio di mediazione per controversie in cui non sono coinvolte le imprese.

La limitata competenza degli Organismi presso le camere di commercio solleva alcuni interrogativi. Innanzitutto, ci si domanda se sia legittima la condotta del funzionario camerale che, preposto a dirigere o sopraintendere il funzionamento di simile Organismo, acconsenta a quest’ultimo di accettare la mediazione di controversie che esulano dalla sua specifica competenza. Qualora si propendesse a ravvisare un illecito, non è alieno pensare che il funzionario colpevole risponda anche personalmente per il danno così causato al proprio ente o amministrazione.

Inoltre, non è chiaro se valga realmente a interrompere il decorso della prescrizione o della decadenza, relativa ai diritti oggetto di controversia, la domanda di mediazione rivolta a un Organismo incompetente a trattare la materia. La questione è intuitivamente alquanto delicata. Ad esempio, si pensi alla domanda di mediazione concernente una controversia in materia condominiale, evidentemente sottratta alla competenza delle camere di commercio, ove si discuta della legittimità di una delibera assembleare, notoriamente sottoposta a un termine di decadenza molto breve. A sedare simili timori, soccorre forse l’applicazione analogica del principio secondo cui l’effetto interrutivo della domanda giudiziale opera anche se essa è proposta dinanzi a giudice incompetente.

In ogni modo, la proposta aggiudicativa, formulata da mediatore appartenente a Organismo non competente in materia, perderebbe verosimilmente qualunque valenza aggiudicativa, e cioè la capacità di costituire la base per il temuto meccanismo sanzionatorio sul piano delle spese processuali. In effetti, sfuggono le ragioni per cui le parti dovrebbero subire conseguenze pregiudizievoli, ricollegabili a una valutazione effettuata da un mediatore in merito a una materia su cui egli è addirittura privo di competenza. Situazione che, per altro verso, minerebbe la stessa credibilità del mediatore.

Ciò indice ad un’ulteriore e più ampia considerazione: integra verosimilmente un “giustificato motivo” il rifiuto di partecipare ad una mediazione promossa dinanzi ad un Organismo incompetente. Di conseguenza la parte, che tiene simile condotta, dovrebbe andare esente dalla sanzione recentemente introdotta a carico di chi non compare in mediazione.

Ermenegildo Mario Appiano

stampa
 

Fondazione Aequitas Adr - Iscritta al n. 5 nel registro degli Organismi di mediazione tenuto dal Ministero della Giustizia. Intranet
 

Via Pietro Micca, 9 • 10121 Torino (Italy) • info@aequitasadr.it • Tel. +39 011 56950.29 • Fax +39 011 56950.33
 

Contatti • Sedi teritoriali • P.IVA 10426520010 • C.F. 97615820012 • IBAN: IT44C0100501001000000019306