Gli avvocati saranno chiamati a informare i loro clienti per iscritto, all’atto del conferimento dell’incarico, sull'esistenza della mediazione, in cosa consiste la mediazione, sulle modalità di accesso alla mediazione e sulle opportunità offerte dalla mediazione.
Sancisce infatti l'art.4, comma 3, del d. lgs. 28/2010:
"All’atto del conferimento dell’incarico, l’avvocato è tenuto a informare l’assistito della possibilità di avvalersi del procedimento di mediazione disciplinato dal presente decreto e delle agevolazioni fiscali di cui agli articoli 17 e 20. L’avvocato informa altresì l’assistito dei casi in cui l’esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale.
L’informazione deve essere fornita chiaramente e per iscritto. In caso di violazione degli obblighi di informazione, il contratto è annullabile. Il documento che contiene l’informazione è sottoscritto dall’assistito e deve essere allegato all’atto introduttivo dell’eventuale giudizio. Il giudice che verifica la mancata allegazione del documento, se non provvede ai sensi dell’articolo 5, comma 1, informa la parte della facoltà di chiedere la mediazione".