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Aequitas Adr - Fondazione per la mediazione
nelle liti civili e commerciali


Organismo di conciliazione ed Ente formatore riconosciuto dal Ministero della Giustizia

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Mediazione obbligatoria: in vigore dal 20 marzo 2011

Il 20 marzo 2011 è entrata in vigore la mediazione obbligatoria per le liti che vertono su:  diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento del danno derivante da responsabilità medica e da diffamazione per mezzo stampa o con altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari.  

È stato invece differito al 20 marzo 2012 l’obbligo di esperire la mediazione, prima di dare corso a un’azione giudiziaria per le controversie condominiali e per quelle relative al risarcimento del danno derivante dalla circolazione di veicoli e natanti.

Eccezioni

Anche nelle ipotesi in cui la mediazione diviene obbligatoria tra pochi giorni, sussistono comunque alcune eccezioni:

  1. la condizione di procedibilità non preclude la concessione dei provvedimenti urgenti e cautelari, né la trascrizione della domanda giudiziale
  2. in certi casi la condizione di procedibilità opera con effetto differito nel tempo.

Infatti, non è necessario esperire la mediazione obbligatoria nei procedimenti per ingiunzione, inclusa l’opposizione, fino alla pronuncia sulle istanze di concessione e sospensione della provvisoria esecuzione. In altre parole: si può depositare l’istanza di ingiunzione, senza aver previamente esperito la mediazione.

Se il decreto ingiuntivo diviene esecutivo per mancanza di opposizione, nessuna mediazione è necessaria. Se il debitore non paga, si può quindi procedere all’esecuzione forzata senza indugio alcuno.

Invece, se l’opposizione viene proposta, bisognerà procedere alla mediazione (ovviamente qualora il presunto credito discenda da un rapporto riconducibile a uno dei rapporti per i quali rileva la data del 20 marzo 2011) dopo che il magistrato abbia deciso circa la provvisoria esecutività del decreto opposto.

La stessa regola vale anche nei procedimenti per convalida di licenza o sfratto. La mediazione diviene necessaria solo se il conduttore propone opposizione e andrà esperita dopo il mutamento del rito.

Ancora, nei procedimenti possessori, la mediazione va svolta solo dopo la chiusura della fase a cognizione sommaria.

In terzo luogo, non sussiste l’obbligo di mediazione nei procedimenti di opposizione o incidentali di cognizione relativi all’esecuzione forzata nonché nell’azione civile esercitata nel processo penale.

Competenze degli Organismi di mediazione

Contrariamente a quanto sembra essere un’idea alquanto diffusa, gli Organismi di mediazione non hanno competenze identiche. Esistono cioè differenze per materia.    

  • Gli Organismi privati e quelli costituiti presso i singoli consigli dell’ordine degli avvocati (questi ultimi detti “Organismi presso i Tribunali ”) hanno una competenza generale, possono cioè prestare il servizio di mediazione per qualsiasi genere di controversia.
  • Gli Organismi creati da altri ordini professionali ovvero dalle Camere di commercio  sono invece soggetti a specifiche limitazioni. Possono infatti curare solo la mediazione delle controversie riconducibili a materie di loro competenza: ciò restringe sensibilmente il loro ambito operativo.

In particolare gli Organismi delle Camere di commercio, in virtù della loro legge costitutiva, possono conoscere solo le liti fra imprese e quelle fra imprese e consumatori. Esulano quindi le controversie successorie, quelle su diritti reali e quelle locatizie (a meno che le parti non abbiano le caratteristiche soggettive sopra indicate).

Mediazione obbligatoria e interessi del mercato

In occasione del dibattito parlamentare sulla ratifica del decreto legge “milleproproghe 2010”, alcuni senatori – accogliendo le istanze di quella parte della classe forense che si opponeva alla mediazione – avevano proposto un emendamento (poi non accolto) per differire tutto di un anno.

Questo tentativo ha provocato una forte e immediata reazione, forse anche un po’ inaspettata, espressa mediante un documento congiunto in cui si è ribadito che la mediazione “risponde agli interessi del mercato”. Tale presa di posizione trascende le specifiche circostanze alla base della sua elaborazione.

A pronunciarsi così sono state buona parte delle associazioni più rappresentative a livello nazionale del modo agricolo, artigianale ed imprenditoriale, i cui membri sono i fruitori del servizio di mediazione: Confederazione Italiana dell’agricoltura, Coldiretti, Compagnia delle Opere, Confagricoltura, Condapi, Confcooperative, Confindustria, Lega Delle Cooperative, Rete Imprese Italia.

Condividono lo stesso pensiero anche gli organismi nazionali di alcuni dei più significativi ordini professionali, rientranti tra i soggetti abilitati a costituire Organismi di mediazione:  Consiglio Nazionale degli Architetti, Consiglio Nazionale Commercialisti ed Esperti Contabili, Consiglio Nazionale dei Geometri e dei Geometri Laureati, Consiglio Nazionale degli Ingegneri, Unioncamere.

Questa “massa critica” ha di fatto isolato nella società civile i detrattori della mediazione.

I firmatari del documento congiunto concordano anche su un altro punto: l’informazione sull’esistenza e l’utilità della mediazione va capillarmente diffusa tra i cittadini, come peraltro prescrive anche la Direttiva comunitaria in materia (2008/52/CE).

L’avviso che gli avvocati sono tenuti a fornire ai loro clienti rappresenta però solo un tassello di un’attività divulgativa di più ampia portata che vedrà impegnata, in prima fila, anche la Fondazione Aequitas Adr.

Ermenegildo Mario Appiano

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