Si è aperta una nuova fase per la giustizia civile italiana: non si può più andare direttamente in giudizio senza prima aver tentato di risolvere tramite una mediazione quei casi particolarmente conflittuali, rispetto ai quali, anche per la natura della lite, è particolarmente fertile il terreno della composizione stragiudiziale.Queste le materie previste (art.5, comma 1, del d-lgs 28/2010):
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diritti reali
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divisione
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successioni ereditarie
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patti di famiglia
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locazione
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comodato
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affitto di aziende
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risarcimento del danno derivante da responsabilità medica e diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità
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contratti assicurativi, bancari e finanziari
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risarcimento del danno derivante da circolazione di veicoli e natanti (dal 20 marzo 2012)
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condominio (dal 20 marzo 2012) .
In questi casi, la parte che intende agire in giudizio ha l’onere di tentare la mediazione e il giudice, qualora rilevi che la mediazione non è stata tentata o che non è decorso il termine massimo per il suo completamento, rinvia il processo per consentirne lo svolgimento.
Dopo la presentazione dell’istanza di mediazione il mediatore designato fisserà entro 15 giorni il primo incontro tra le parti. E avrà 4 mesi di tempo per:
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ricostruire un dialogo tra le parti
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fornire un parere sulla controversia
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formulare una soluzione non vincolante che se accettata avrà efficacia di titolo esecutivo.
Trascorsi senza esito i 4 mesi, il processo può iniziare o proseguire.
Gli avvocati sono chiamati a informare i loro clienti per iscritto, all’atto del conferimento dell’incarico sulle modalità di accesso alla mediazione e sulle opportunità offerte dal nuovo istituto.