Dal punto di vista del contenuto, il legislatore prevede due tipologie di mediazione:
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facilitativa
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aggiudicativa.
Nel primo caso il mediatore, quale soggetto professionale e terzo, aiuta le parti al raggiungimento di un accordo sul loro rapporto.
Nel secondo caso, qualora l’accordo amichevole non venga raggiunto, il mediatore:
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ha facoltà di proporre alle parti una risoluzione della controversia (che le parti restano libere di accettare o meno)
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è obbligato a formulare siffatta proposta, se le parti concordemente lo richiedono.
Le parti restano sempre libere di accettare o meno la proposta formale avanzata dal mediatore.
Qualora le parti non si accordino
Qualora le parti non si accordino, se la decisione che conclude il processo corrisponderà alla proposta del mediatore, la parte che ha rifiutato la proposta, anche se vittoriosa:
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sopporterà le spese processuali e le spese sostenute dalla controparte per la mediazione
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sarà condannata a una sanzione pecuniaria amministrativa di importo pari a quello del contributo unificato previsto per la causa.
Ciò per l’evidente ragione che questa parte ha causato un’inutile erogazione del servizio giustizia (la giurisdizione viene impegnata per un risultato che il procedimento di mediazione avrebbe permesso di raggiungere in tempi molto più rapidi e meno dispendiosi).
Sempre in tale ottica, discende per il legislatore un ulteriore corollario: quand'anche il contenuto della decisione del processo non corrisponda interamente a quello della proposta conciliativa del mediatore, il giudice, enunciandone specificatamente le gravi ed eccezionali ragioni in motivazione, potrà porre a carico di una delle parti le spese della mediazione.
Può darsi infatti il caso in cui, pur non essendovi un’esatta corrispondenza tra proposta conciliativa e decisione finale del giudice, la differenza tra le due soluzioni sia assolutamente minimale, o addirittura sostanzialmente assente guardando al risultato economico complessivo dell’opzione conciliativa rifiutata.