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Aequitas Adr - Fondazione per la mediazione
nelle liti civili e commerciali


Organismo di conciliazione ed Ente formatore riconosciuto dal Ministero della Giustizia

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Sanzione pecuniaria a chi non compare davanti al mediatore

Introdotta una sanzione pecuniaria a carico della parte che non partecipa, senza giustificato motivo, alla mediazione civile obbligatoria, a quella delegata dal Giudice o a quella prevista per contratto, statuto o regolamento (condominiale, consortile, ecc.).   

Il maxi emendamento alla manovra fiscale, approvato dalla Camera il 14 settembre 2011, ha modificato l’art. 8 comma 5 del D. Lgs. 28/2010.

L’Art. 2 comma 35-sexies del maxi emendamento introduce una sanzione a carico della parte che, senza giustificato motivo, non si presenta davanti al mediatore:

  1. nelle materie in cui il tentativo di mediazione è previsto come condizione di procedibilità dell’azione (la cd. mediazione obbligatoria) (art. 5, comma 1° d.lgs. 28/2010)
  2. quando le parti abbiano aderito all’invito di partecipare alla mediazione formulato giudice della causa (la cd. mediazione delegata) (art. 5, comma 2°, d.lgs. 28/2010)
  3. quando le parti siano tenute a esperire la mediazione per scelta negoziale ossia per contratto, statuto (di fondazione, società, ecc.) o regolamento (condominiale, consortile, ecc.) (art. 5, comma 5°, d.lgs. 28/2010).

La norma impone alla parte la mera presenza in mediazione, anche solo per ribadire l’indisponibilità ad un accordo extragiudiziale.

La sanzione - pari all’importo del corrispondente contributo unificato dovuto per il giudizio avente il medesimo oggetto della mediazione - viene comminata nel successivo processo e va ad alimentare il bilancio dello Stato.

Il legislatore ha così voluto indurre maggiormente le parti a presenziare agli incontri di mediazione, considerato che, nel primo periodo di attuazione, i dati raccolti dal Ministero della Giustizia hanno evidenziato una percentuale di partecipazione alla mediazione delle parti invitate inferiore al 50% del totale delle mediazioni proposte.

La sanzione così prevista è analoga a quella stabilita dall’art. 13 d.lgs. 28/2010 per l’ipotesi che una delle parti non abbia accettato la proposta di conciliazione formulata dal mediatore ai sensi dell’art. 11 d.lgs. cit. e la sentenza pronunciata dal giudice a definizione del successivo giudizio corrisponda interamente al contenuto della proposta del mediatore.

Si tratta di previsioni in linea con il diritto comunitario che ammette l’introduzione di incentivi e sanzioni funzionali a favorire l’effettivo esperimento delle mediazioni (art. 5, comma 2°, Direttiva 52/2008/CE).

Avv. Luca Boggio

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Testo del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138 (in Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 188 del 13  agosto  2011),  coordinato  con  la legge di conversione 14 settembre 2011, n. 148  (GU n. 216 del 16 settembre 2011), recante: «Ulteriori  misure  urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo».

Nuova formulazione art. 8 del d.lgs. 28/2010

  • All’atto della presentazione della domanda di mediazione, il responsabile dell’organismo designa un mediatore e fissa il primo incontro tra le parti non oltre quindici giorni dal deposito della domanda. La domanda e la data del primo incontro sono comunicate all’altra parte con ogni mezzo idoneo ad assicurarne la ricezione, anche a cura della parte istante. Nelle controversie che richiedono specifiche competenze tecniche, l’organismo può nominare uno o più mediatori ausiliari.
  • Il procedimento si svolge senza formalità presso la sede dell’organismo di mediazione o nel luogo indicato dal regolamento di procedura dell’organismo.
  • Il mediatore si adopera affinché le parti raggiungano un accordo amichevole di definizione della controversia.
  • Quando non può procedere ai sensi del comma 1, ultimo periodo, il mediatore può avvalersi di esperti iscritti negli albi dei consulenti presso i tribunali. Il regolamento di procedura dell’organismo deve prevedere le modalità di calcolo e liquidazione dei compensi spettanti agli esperti.
  • Dalla mancata partecipazione senza giustificato motivo al procedimento di mediazione il giudice può desumere argomenti di prova nel successivo giudizio ai sensi dell’articolo 116, secondo comma, del codice di procedura civile. Il giudice condanna la parte costituita che, nei casi previsti dall’articolo 5, non ha partecipato al procedimento senza giustificato motivo, al versamento all’entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto per giudizio.
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